Art. 1.

      1. L'articolo 28 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

      «Art. 28. - (Beni del demanio marittimo). - Appartengono al demanio marittimo:

          a) il lido del mare, la spiaggia, le rade, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, i porti;

          b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che comunichino comunque, sia pure per brevi periodi dell'anno, direttamente o indirettamente con il mare, anche quando la comunicazione avvenga per opera dell'uomo, ovvero sia desumibile dalla presenza di fauna ittica marina».